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R.D. 28/04/1938 n. 1165

2) le somme erogate sui mutui e quelle da erogare;

3) le quote proporzionali che dovranno essere portate in aumento a ciascun mutuo in dipendenza dello scarto per il collocamento delle obbligazioni del consorzio. Il reparto a carico delle singole cooperative dipendenti da tale scarto ed applicato all'importo globale dei mutui per cui sono stati stipulati i relativi contratti, ed all'importo di quelli concessi in base all'art. 180, viene eseguito a cura dell'ente edilizio.

Art. 185. Le modalità e pattuizioni concernenti le operazioni di rilievo da parte della cassa depositi e prestiti dei contratti di mutuo già stipulati dal consorzio di credito con l'ente edilizio devono essere consacrate in altrettanti appositi contratti da stipularsi fra i rappresentanti dei tre istituti suindicati senza bisogno del concorso delle singole cooperative. Tali contratti devono comprendere le clausole relative:

1) al trasferimento dal consorzio di credito alla cassa depositi e prestiti del contratto di mutuo stipulato fra il consorzio stesso, l'ente edilizio e la cooperativa, con surroga della cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di credito, nelle garanzie, nelle assegnazioni di contributo ed in tutti i diritti e pattuizioni risultanti dal contratto stesso;

2) all'autorizzazione al conservatore delle ipoteche, di procedere all'annotamento di surroga della cassa depositi e prestiti nell'ipoteca già iscritta a favore del consorzio;

3) alla concessione a mutuo all'ente edilizio della quota proporzionale di cui al n. 1 dell'art. 184;

4) alla dichiarazione, da parte dell'ente edilizio, che tale quota viene portata in aumento del mutuo a carico della cooperativa interessata;

5) alla definitiva determinazione della somma complessiva mutuata, del periodo di ammortamento tuttora in essere, della nuova annualità di ammortamento dovuta alla cassa depositi e prestiti e conseguentemente, detratti i contributi stabiliti nel contratto originario, dell'annualità residuale a carico della cooperativa.

Art. 186. Tutti gli atti ed i contratti, comunque necessari, dipendenti o connessi all'applicazione dell'art. 177, sono ricevuti dal funzionario dell'ente edilizio all'uopo delegato, con esenzione da diritti di segreteria. Restano fermi i corrispettivi e le agevolazioni tributarie previste dall'art. 198.

CAPO II Procedimento per la concessione dei mutui e contributi - stipulazione dei contratti e formalità per i finanziamenti - conto corrente dell'ente edilizio presso la cassa depositi e prestiti.

Art. 187. L' ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra provvede direttamente all'i struttoria delle domande di mutuo presentate dalle cooperative. A tal uopo richiederà:

1) il fascicolo del bollettino delle società per azioni nel quale sono stati pubblicati l'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modificazioni di questo. Dallo statuto o da atti aggiuntivi al medesimo dovrà risultare esplicitamente che la società non può sciogliersi se prima non sia stato integralmente estinto il debito verso l'istituto finanziatore e che gli alloggi devono essere assegnati in proprietà ai soci muniti di pensione vitalizia;

2) il progetto tecnico finanziario per la costruzione o l'acquisto di case;

3) l'elenco dei soci;

4) la copia, autenticata da notaio, della deliberazione della cooperativa con la quale, nell'autorizzare il presidente a chiedere il mutuo ed i contributi dello stato, dell'opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e dell'opera nazionale per i combattenti, si accettino le condizioni che verranno stabilite dall'ente edilizio per la concessione del mutuo, delegando il presidente medesimo a provvedere in conformità e ad intervenire alla stipulazione del contratto relativo.

Art. 188. L' ente edilizio, per le domande riscontrate regolari, promuove la concessione dei contributi e ottenuti i relativi provvedimenti di assegnazione, chiede alla cassa depositi e prestiti il corrispondente mutuo. La richiesta deve esse- re corredata:

1) del decreto, a firma dei ministri pei lavori pubblici e per le finanze, per l'as segnazione del contributo erariale e per l'autorizzazione a contrarre il mutuo relativo nonché dei provvedimenti dell'opera nazionale per l'assistenza ai mutilati e dell'opera nazionale per i combattenti. Il decreto ed i provvedimenti dovranno contenere la clausola della erogabilità, alle rispettive scadenze, a favore della cassa depositi e prestiti pel periodo successivo all'inizio dell'ammortamento ed a favore dell'ente edilizio, pel periodo precedente all'ammortamento medesimo;

2) della deliberazione del comitato amministratore con cui l'ente edilizio si obblighi ad assumere esso il mutuo occorrente alla cooperativa;

3) della deliberazione della cooperativa di cui al n. 4 dell'art. 187;

4) dei documenti relativi alla proprietà e libertà dell'area acquistata od avuta in donazione dalla cooperativa e che dovrà risultare esente da oneri per imposta patrimoniale e per rate scadute di imposte e sovrimposte dirette;

5) del parere dell'avvocatura generale dello stato emesso in base all'esame dei documenti di cui al precedente n. 4.

Art. 189. La cassa depositi e prestiti esamina le domande e i documenti inviati dall'ente edilizio e li sottopone al proprio consiglio di amministrazione per ottenerne l'autorizzazione a stipulare il contratto di mutuo. Per i mutui che la cassa aveva già dichiarato effettuabili, vale la documentazione esibita alla cassa stessa.

Art. 190. La cassa depositi e prestiti, mediante contratto da stipularsi, a cura del funzionario dell'ente edilizio all'uopo delegato, con l'ente stesso e con la cooperativa interessata, concede il mutuo autorizzato, subordinando l'inizio della somministrazione alla presentazione del certificato del conservatore delle ipoteche da cui risulti che sulle aree e sulle costruzioni relative è stata iscritta ipoteca di primo grado a favore della cassa stessa per la somma capitale mutuata, per un triennio d'interesse al 4,50 per cento, oltre all'uno per cento per accessori, con diritto di surroga a favore dello stato agli effetti dell'art.

181. Lo stato, verificandosi l'eventualità di surrogazione, farà annotare in margine all'atto di trascrizione e di costituzione ipotecaria le somme di cui è creditore per sorte principale ed interessi nella misura legale. Queste annotazioni verranno fatte a semplice richiesta dell'amministrazione finanziaria. Il contratto deve contenere tutte le clausole stabilite dalle disposizioni vigenti ed in particolar modo quella relativa alla data d'inizio d'ammortamento del mutuo, la quale sarà fissata con l'esplicita rinunzia della cooperativa a qualsiasi eccezione o domanda di proroga per qualunque titolo, non escluso l'eventuale ritardo della consegna degli alloggi.

Art. 191. La cassa depositi e prestiti corrisponde le somme mutuate entro i limiti delle rateazioni stabilite nei rispettivi contratti in base a richiesta dell'ente edilizio ed al nulla osta del ministero dei lavori pubblici, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, mediante mandato da quietanzarsi dal presidente e dal cassiere della cooperativa o da chi per essi, nonché dai creditori indicati nel nulla osta anzidetto. Del pagamento deve essere data comunicazione, a tutti gli effetti, all'ente edilizio. Le somme mutuate - aumentate degli interessi al saggio del mutuo dalla data di ogni singolo versamento di cui al precedente comma sino al giorno di decorrenza dell'ammortamento - verranno ammortizzate dalla data stabilita in contratto, con riserva di operare i conguagli necessari, da effettuarsi mediante corrispondenza fra la cassa e l'ente edilizio, dopo che potrà essere determinato l'importo definitivo del mutuo.

Art. 192. Presso la cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente intestato all'ente edilizio, fruttifero dell'interesse annuo del 4 per cento - che potrà essere in seguito variato con decreto del ministro per le finanze - riducibile al saggio di quello dei depositi volontari allorchè tutti i mutui concessi alle cooperative saranno posti in ammortamento. A tale conto corrente affluiscono le somme di cui all'art. 191, i contributi dello stato e quelli sussidiari dovuti ancora per il periodo precedente all'ammortamento nonché a suo tempo, le quote mensili di ammortamento dovute dalle cooperative giusta l'art. 195 e vi fanno carico i pagamenti che la cassa depositi e prestiti effettua per conto dell'ente edilizio. In relazione al maturarsi degli interessi sul conto suddetto, l'ente edilizio provvede ai necessari conguagli fra le cooperative rimanendo, in merito a tali operazioni, completamente estranea la cassa depositi e prestiti.

Art. 193. Tutti i contratti di assicurazione contro i danni dell'incendio, del fulmine e del- lo scoppio del gas stipulati dalle cooperative, devono contenere la clausola che, in caso di sinistro, le somme accertate e liquidate saranno pagate alla cooperativa interessata, dopo il nulla osta della cassa depositi e prestiti, da promuoversi a cura dell'ente edilizio. Tale clausola sarà inclusa, dagli enti assicuratori, nei contratti già stipulati, a semplice richiesta delle cooperative.

CAPO III Assegnazione degli alloggi - riscossione delle quote di ammortamento - procedura contro i soci morosi.

Art. 194. Le case acquistate o costruite vengono assegnate in proprietà individuale ai soci delle singole cooperative legalmente costituite, secondo i rispettivi statuti da sottoporsi alla preventiva approvazione dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. La assegnazione degli alloggi deve però effettuarsi soltanto a favore di quei soci i quali, al momento dell'assegnazione stessa, dimostrino d'esser muniti di pensione vitalizia.

Art. 195. Le cooperative sono tenute a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui a loro carico ed a versarne, non oltre il giorno 5 del mese cui la rata si riferisce, l'importo alla cassa depositi e prestiti trasmettendo un elenco dei soci assegnatari e delle quote dovute da ciascuno. Qualora vi siano dei soci morosi, le cooperative devono inviare contemporaneamente l'elenco dei soci stessi, con l'indicazione della quota dovuta e degli estremi della pensione vitalizia spettante al socio. Una copia dell'elenco dei soci morosi viene trasmessa contemporaneamente all'ente edilizio il quale provvede per il ricupero delle somme dovute. Contro i soci morosi l'ente deve richiedere subito alle amministrazioni competenti, senza tener conto degli eventuali precedenti vincoli esistenti sulla pensione o eventualmente su stipendi, assegni, compensi o indennità straordinarie di qualsiasi specie percepiti a carico del bilancio dello stato o di quello di enti pubblici, la trattenuta d'ufficio per la somma dovuta, oltre una penale del 4 per cento che si applica, altresì, sui versamenti effettuati dopo il termine stabilito dal primo comma del presente art.. Ove la trattenuta non sia possibile o sufficiente, l'ente è autorizzato a procedere alla riscossione della somma dovuta con le norme e i privilegi dello sta to sulla riscossione delle imposte dirette, in conformità dell'art. 65.

Art. 196. Sulle somme riscosse per rate di ammortamento o per altra causa e versate al conto corrente indicato nell'art. 192, sono prelevate le semestralità di ammortamento da corrispondersi in dipendenza dei mutui alla cassa depositi e prestiti man mano che vengono a maturazione, depurate del contributo erariale e dei contributi sussidiari delle due opere nazionali. Tali contributi sono corrisposti nella loro integrità in rate semestrali uguali, direttamente alla cas- sa depositi e prestiti, ad eccezione di quelli maturati durante il periodo che precede l'ammortamento i quali, invece, vengono versati nel conto corrente intestato all'ente edilizio, in conformità dell'art. 192. Ove, per insolvenze verificatesi, non sia possibile il pagamento integrale delle somme dovute alla cassa, agli atti esecutivi nei confronti di soci morosi procede l'ente edilizio. La cassa depositi e prestiti dà comunicazione delle insolvenze al ministero delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 181. Il ministero delle finanze corrisponde alla cassa, qualunque sia lo stato della procedura e l'esito di essa nei confronti dei soci morosi, le rate insolute unitamente agli interessi maturati allo stesso saggio dei mutui, non oltre la scadenza della rata semestrale di ammortamento immediatamente successiva a quella rimasta insoluta, restando sostituito alla cassa in tutte le ragioni di diritto in confronto dell'ente edilizio, delle cooperative e dei soci morosi, ed avvalendosi della procedura di cui all'art. 65.

 

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